Periodo di prova badante e colf: quanto dura e come funziona
Esattamente come accade per qualsiasi contratto di lavoro subordinato, anche nel caso di collaborazione domestica disciplinata dal CCNL per il Lavoro Domestico è previsto il periodo di prova.
Secondo la legge, infatti, al datore di lavoro è garantita la possibilità di inserire a contratto un cosiddetto “patto di prova” o “clausola di prova” per permettere ad entrambe le parti (l’assistito o la sua famiglia da un lato e il lavoratore domestico dall’altro) di poter valutare liberamente se proseguire il rapporto di lavoro e renderlo così effettivo.
Se vuoi scoprire come funziona e quanto dura il periodo di prova di badante, colf e lavoratori domestici in genere, questo articolo fa al caso tuo.
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Cos’è il periodo di prova badante e colf
Prima di passare a considerare come funziona e quanto dura, specifichiamo qui che cos’è il periodo di prova badante, colf e lavoratori domestici in genere.
Il periodo di prova è quell’arco temporale inziale durante il quale sia il datore di lavoro sia l’assistente domestica possono decidere di interrompere il rapporto di lavoro con effetto immediato. Ciò, senza bisogno di dover dare giustificazione né rispettare il periodo di preavviso.
Per legge, infatti, le parti coinvolte in un contratto di lavoro subordinato hanno diritto a pattuire un periodo di prova che permetta di verificare, reciprocamente, la convenienza del rapporto prima di rendere definitiva l’assunzione.
Quanto dura il periodo di prova secondo il CCNL del Lavoro Domestico
Dal 1° ottobre 2020, con l’entrata in vigore del nuovo CCNL del Lavoro Domestico, sono cambiate le regole per quanto riguarda la durata del periodo di prova delle badanti conviventi e degli assistenti domestici di livello D e Ds.
In relazione ai livelli d’inquadramento, il CCNL prevede periodi di prova di diversa durata, ovvero:
- 8 giorni per badanti e colf non conviventi di livello A, As, B, Bs, C, Cs;
- 30 giorni per badanti e colf conviventi e non conviventi di livello D e Ds;
- 30 giorni per badanti e colf conviventi, di qualsiasi livello.
Attenzione però: i giorni da conteggiare sono quelli effettivi di lavoro, non i giorni di calendario. Ciò significa che saranno da escludersi dal conteggio i giorni di festività (se la festività è lavorata rientra invece nel computo), i permessi e l’eventuale malattia e infortunio sul lavoro.
Non sei sicuro di quale sia il livello d’inquadramento della tua badante o colf? Leggi questo articolo.
Come funziona il periodo di prova di colf e badante
Durante il periodo di prova, il datore di lavoro avrà modo di conoscere la badante o colf e valutare la relazione che l’assistente domestica riesce a creare con l’assistito. D’altro canto, il lavoratore domestico potrà capire se possiede o meno le caratteristiche professionali e personali adatte alle richieste e iniziare a conoscere il proprio datore di lavoro e/o l’assistito. Ecco perché durante il periodo di prova, entrambe le parti possono recedere dal contratto tramite “licenziamento” (più formalmente da definirsi piuttosto come mancato superamento del periodo di prova) o dimissioni.
In caso di interruzione del rapporto, alla badante o colf spetterà tuttavia il pagamento della retribuzione maturata e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti ai giorni effettivi di lavoro portati a termine durante il periodo di prova. Il lavoratore in prova, infatti, è parificato in tutto e per tutto ai lavoratori assunti e deve perciò essere retribuito regolarmente per il lavoro prestato (per approfondire, leggi l’articolo: Quanto costa una badante?).
Cosa succede dopo: licenziamento o assunzione badante e colf
Alla chiusura del periodo di prova, gli scenari possibili sono due: l’interruzione o il proseguimento del rapporto di lavoro.
Il contratto si intende automaticamente confermato nel caso in cui, prima del termine del periodo di prova, nessuna delle due parti interrompa il rapporto di lavoro. Ciò significa che secondo il CCNL, l’assenza di una comunicazione di disdetta vale, di fatto, come conferma d’assunzione. In questo caso, al termine del periodo di prova la colf o badante sarà ufficialmente assunta e il periodo di prova andrà conteggiato in termini di anzianità di servizio.
Nel caso in cui il datore di lavoro voglia invece recedere dal contratto durante il periodo di prova, dovrà procedere come indicato nell’articolo dedicato al licenziamento di colf e badanti. Naturalmente, alla badante o colf dovranno essere versate le somme relative alla retribuzione e ai ratei di tredicesima maturati, l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, il trattamento di fine rapporto e tutte le altre competenze di fine rapporto.
La validità del periodo di prova
Per essere valido, il periodo di prova di bandati e colf deve essere indicato nella lettera di assunzione firmata prima o in concomitanza con l’inizio del rapporto di lavoro.
La prova, naturalmente, non potrà avere una durata superiore rispetto a quella indicata dal CCNL e non potrà essere così breve da non garantire alla badante o colf la possibilità di dimostrare le proprie capacità e attitudini.
Oltre a ciò, è importante tenere presente che il periodo di prova badante e colf, per essere considerato valido, deve rispettare alcune condizioni:
- La badante o colf deve aver firmato la lettera di assunzione, corredata dei dettagli relativi al periodo di prova, prima o al massimo in concomitanza con l’inizio del rapporto di lavoro;
- La badante o colf, prima della sottoscrizione del contratto, non deve aver svolto un periodo di lavoro irregolare presso il datore;
- Il lavoratore domestico deve aver svolto le mansioni precisate nella lettera di assunzione.
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