Maternità colf e badanti: tutto quel che c’è da sapere sulla maternità nel lavoro domestico
Nel panorama del lavoro domestico, la maternità è un momento cruciale che richiede una gestione attenta e rispettosa dei diritti delle lavoratrici. Colf, badanti e baby-sitter in gravidanza hanno diritto alla maternità obbligatoria, un periodo di astensione retribuita dal lavoro dalla durata di 5 mesi: 2 mesi prima del parto e 3 dopo.
Gestire correttamente il periodo di maternità di colf e badanti richiede naturalmente una particolare attenzione da parte dei datori di lavoro, che devono assicurarsi di rispettare i diritti delle lavoratrici e di seguire le giuste procedure amministrative. Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico (CCNL) e la normativa vigente forniscono indicazioni precise su come gestire la maternità delle collaboratrici domestiche.
Ma cosa prevede il CCNL? Quali spese devono sostenere le famiglie datrici di colf, badanti e baby-sitter in gravidanza? Chi paga l’indennità di maternità? Risponderemo a queste e altre domande in questo articolo.
Maternità colf e badanti: i doveri della lavoratrice domestica
Quando colf e badanti scoprono di essere incinta, o decidono di adottare o accogliere in affidamento un bambino, sono tenute a seguire una serie di procedure per sospendere correttamente la propria attività lavorativa e beneficiare del congedo di maternità.
La lavoratrice domestica deve innanzitutto presentare domanda di congedo presso l’INPS, utilizzando il servizio online dedicato o rivolgendosi agli enti di patronato e intermediari dell’Istituto. La domanda dev’essere inoltrata prima dell’inizio del periodo di maternità e, comunque, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile. Se questi termini non vengono rispettati, non potrà applicarsi il diritto all’indennità.
Inoltre, entro 30 giorni dal parto, la lavoratrice è obbligata a comunicare la data di nascita e le generalità del neonato.
Alla comunicazione all’INPS si aggiunge l’obbligo di informare il datore di lavoro. La colf, badante o baby-sitter in dolce attesa deve fornire al proprio datore di lavoro il certificato contenente la data presunta del parto (DPP) redatto dal medico della Asl. Questo documento è infatti essenziale per stabilire l’inizio del periodo di maternità.
La conclusione del periodo di astensione, invece, è determinata dal certificato di nascita del bambino, che deve essere prodotto e consegnato al datore di lavoro appena disponibile.
Quando spetta il congedo di maternità per colf e badanti
Il periodo di congedo di maternità di colf e badanti è un periodo di riposo retribuito di 5 mesi totali, chiamato generalmente “maternità obbligatoria”. Questo periodo va generalmente da 2 mesi prima del parto a 3 dopo, ma non è così rigido quanto appare.
Infatti, su certificazione del ginecologo della Asl, colf e badanti possono variare tanto l’inizio quando la fine della maternità obbligatoria. Ad esempio, il congedo può essere posticipato di un mese, così da garantire alla lavoratrice domestica un periodo di 4 mesi di astensione del lavoro dopo la nascita del figlio, così come essere rimandato a dopo il parto, permettendo alla colf o badante di assentarsi dal lavoro per 5 mesi dalla nascita del figlio.
Il congedo di maternità spetta a colf e badanti anche nel caso in cui:
- Il parto avvenga prima o dopo la data presunta: se nel primo caso l’indennità prevista per la lavoratrice domestica tiene in considerazione il periodo compreso tra la data presunta e quella effettiva del parto, nel secondo i giorni non goduti dalla badante o colf prima del parto (causa nascita prematura del figlio) si aggiungono al periodo di congedo post-partum.
- Il neonato venga ricoverato in una struttura sanitaria, pubblica o privata: la colf o badante può chiedere la sospensione del congedo di maternità per poterne godere, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Questo diritto, che si applica una sola volta per figlio, è valido previa attestazione medica che certifichi la compatibilità dello stato di salute della lavoratrice.
- La gravidanza venga interrotta dopo i 6 mesi dall’inizio o si verifichi il decesso del bambino, alla nascita o durante il congedo: la lavoratrice domestica ha diritto a godere dell’intero periodo di congedo per maternità, a meno che non scelga volontariamente di riprendere il lavoro.
A parte quanto visto fin qui, è bene sottolineare che il diritto al congedo di maternità di colf e badanti si applica anche nel caso in cui la lavoratrice abbia scelto di adottare o prendere in affidamento un figlio. I 5 mesi di congedo hanno inizio a partire dall’ingresso del minore in famiglia nel caso in cui si tratti di un’adozione o affidamento nazionale, o a partire dall’ingresso del minore in Italia negli altri casi.
Ma attenzione: colf, badanti e lavoratrici domestiche in generale non hanno diritto al congedo parentale, ovvero all’estensione facoltativa.
Come funziona l’indennità di maternità nel lavoro domestico
Le lavoratrici domestiche, come colf, badanti e baby-sitter, possono accedere all’indennità di maternità solo se soddisfano determinati requisiti contributivi. Infatti, per aver diritto all’indennità la lavoratrice deve aver versato:
- 52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti il periodo di astensione obbligatoria, anche se relativi a settori diversi da quello del lavoro domestico.
- Almeno 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti il periodo di astensione obbligatoria.
Se la lavoratrice non soddisfa questi requisiti contributivi, non ha diritto all’indennità di maternità.
Maternità colf e badanti: chi paga?
Una questione cruciale da affrontare riguarda il pagamento della maternità per colf e badanti. Insomma, se la colf o badante va in maternità, chi paga l’indennità?
L’indennità di maternità per le lavoratrici domestiche è corrisposta dall’INPS, che si occupa di erogare l’80% della retribuzione giornaliera convenzionale settimanale prevista per i collaboratori domestici. Questo calcolo considera esclusivamente i periodi di lavoro svolti come lavoratrice domestica.
I costi per il datore di lavoro
Sebbene l’INPS copra l’indennità di maternità (nella misura dell’80%), la maternità di una colf o badante non è a costo zero per il datore di lavoro, soprattutto quando diventa necessario assumere una badante sostitutiva. Ma non solo.
Durante il periodo di maternità, la lavoratrice continua a maturare le ferie e il trattamento di fine rapporto (TFR), entrambi a carico del datore di lavoro. Questi elementi sono calcolati sulla base della retribuzione che la lavoratrice avrebbe percepito se avesse lavorato per l’intero mese.
Per quanto riguarda la tredicesima mensilità, questa viene coperta per l’80% dall’INPS, ma dev’essere pagata anche dal datore di lavoro per il restante 20%.
Diversa è la questione dei contributi previdenziali, che non devono essere versati dal datore di lavoro durante il periodo di maternità. Tuttavia, questi contributi sono considerati figurativi e vengono accreditati comunque ai fini pensionistici della lavoratrice.
Licenziamento o dimissioni durante la maternità: come funziona
Durante la maternità, colf e badanti godono di una particolare tutela contro il licenziamento. Dall’inizio della gravidanza fino al termine del periodo di astensione obbligatoria, la lavoratrice domestica non può essere licenziata, salvo in casi di giusta causa, di cui abbiamo parlato qui. La giusta causa si riferisce a comportamenti gravi che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, anche in via provvisoria. Inoltre, se il datore di lavoro licenzia la collaboratrice entro i primi 31 giorni dal rientro dalla maternità, il preavviso da pagare è doppio, come previsto dall’articolo 40, comma 2, del CCNL.
Insomma, durante l’intero periodo della gravidanza e della maternità obbligatoria, non è possibile interrompere il rapporto id lavoro, se non per dimissioni volontarie della lavoratrice o per naturale scadenza del contratto a tempo determinato.
L’indennità di maternità di Cassa Colf per datori e lavoratori domestici
In caso di maternità di colf, badanti o baby-sitter, Cassa Colf offre specifiche indennità sia per i datori di lavoro che per le lavoratrici domestiche.
PER I DATORI DI LAVORO
Per i datori di lavoro che devono assumere un sostituto durante il periodo di maternità della collaboratrice domestica, la Cassa Colf prevede un rimborso annuale di 300€. Per accedere a questo beneficio, il datore deve aver versato almeno un anno di contributi alla Cassa. La richiesta di rimborso deve essere accompagnata dalla documentazione che attesti l’assunzione del lavoratore sostituto, tra cui:
- Lettera di assunzione.
- Denuncia di instaurazione del rapporto lavorativo all’INPS.
- Prospetti paga e/o ricevute di pagamento dei bollettini trimestrali all’INPS.
PER LE LAVORATRICI
Le lavoratrici domestiche iscritte alla Cassa Colf possono beneficiare di un contributo di maternità in caso di nascita di un figlio. Questo contributo è fissato a un massimo annuo di 500€ per neonato.
Conclusione
Come abbiamo visto in questo articolo, la maternità per colf, badanti e babysitter richiede una particolare attenzione da parte del datore di lavoro e della lavoratrice stessa alle normative vigenti. Per quanto sia l’INPS ad occuparsi del pagamento dell’indennità di maternità, ai datori di lavoro rimane l’onere di farsi carico di altri costi, come ferie, TFR e parte della tredicesima.
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