Retribuzione malattia e lavoro domestico: chi paga la malattia di colf e badanti?
Come qualsiasi lavoratore assunto con regolare contratto, anche bandati e colf hanno diritto alla malattia, un periodo di tempo da impiegare per ricevere le cure necessarie e riposare per riconquistare buone condizioni di salute. Nonostante le prestazioni lavorative debbano forzatamente essere sospese temporaneamente, i lavoratori domestici si vedono riconosciuto il diritto alla retribuzione, anche se questa, come vedremo, potrebbe non coprire l’intero orario lavorativo.
Ma chi paga la malattia della badante e della colf? Secondo quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico, la corresponsione dell’indennità di malattia colf e badante è a carico esclusivo del datore di lavoro. Ciò significa che non vi è nessun intervento dell’Inps.
Comunicazione della malattia: i doveri della collaboratrice domestica
Come abbiamo anticipato, a disciplinare in materia di malattia nel lavoro domestico è il CCNL di riferimento del settore, in particolare nel suo articolo 27.
Il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro domestico stabilisce infatti che, in caso di malattia, la colf o badante debba avvertire tempestivamente il datore di lavoro e contattare, entro il giorno successivo all’inizio della malattia, il medico curante per farsi rilasciare il certificato medico che ne attesti la malattia.
Nel caso in cui la badante non fosse convivente (o convivente ma assente dal domicilio, ad esempio per ferie), sarà suo dovere consegnare a mano o inviare mezzo raccomandata il certificato medico al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio dello stesso.
I doveri della collaboratrice domestica:
- Avvertire il datore di lavoro;
- Farsi rilasciare dal medico il certificato di malattia (entro il giorno successivo l’inizio della malattia);
- Consegnare, se non convivente, il certificato medico entro 2 giorni al datore di lavoro.
I doveri del datore di lavoro in caso di malattia colf e badanti
Naturalmente, essendo la malattia un diritto dei lavoratori domestici, durante questo periodo i collaboratori domestici non possono essere licenziati.
Infatti, il CCNL stabilisce il diritto alla conservazione del posto di lavoro, sebbene per periodi differenti a seconda di variabili che comprendono l’anzianità maturata presso lo stesso datore di lavoro.
In caso di malattia, colf e badanti (a ore, conviventi e non conviventi) potranno conservare il proprio posto di lavoro per:
- 10 giorni di calendario, nel caso di anzianità inferiore ai 6 mesi (calcolati a partire dal termine del periodo di prova);
- 45 giorni di calendario, per anzianità comprese tra i 6 mesi e i 2 anni;
- 180 giorni di calendario, valido per anzianità di servizio superiori ai 2 anni.
I valori riportati devono essere aumentati del 50% nel caso di malattia oncologica.
NOTA BENE: i periodi indicati qui sopra si calcolano sull’anno solare, ovvero considerando il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento e non dal 1° gennaio al 31 dicembre. Dunque, per sapere se la colf ha diritto a giorni di malattia (e se sì, a quanti) è sufficiente verificare se nei 365 giorni precedenti ha già usufruito della malattia e, se così è, calcolare quanti giorni restano.
Inoltre, nel caso in cui la malattia avvenga durante il periodo di prova della badante o durante il periodo di preavviso (dovuto a licenziamento o dimissioni volontarie), sarà necessario sospendere la loro decorrenza.
Calcolo malattia colf
Arrivati a questo punto, cerchiamo di capire come effettuare il calcolo malattia colf.
In realtà, stabilire l’indennità non è estremamente intuitivo per chi non ha familiarità con questioni di questa natura, in particolare perché per effettuare i calcoli è necessario considerare tutta una serie di variabili a partire dalla retribuzione ordinaria, dagli scatti di anzianità fino all’eventuale presenza d’indennità di vitto e alloggio.
Ad ogni modo, prima di addentrarci nella materia con alcuni esempi pratici utili a chiarire come si calcola la malattia colf e badante, può qui essere prezioso sottolineare che, in termini generali, l’indennità di malattia viene corrisposta alla collaboratrice domestica:
- Al 50% della retribuzione globale di fatto fino al 3° giorno consecutivo;
- Al 100% della retribuzione globale di fatto dal 4° giorno in poi.
Retribuzione economica durante la malattia colf e badante: chi paga?
Ma quando si tratta di malattia badante e colf, chi paga?
Come abbiamo anticipato in apertura, il pagamento dei giorni di malattia del lavoratore domestico è a carico esclusivo del datore di lavoro. Insomma, sarà l’assistito o chi ne fa le veci a doversi occupare della retribuzione economica della colf o badante durante i suo i giorni di malattia.
Questo, tenendo presente che la retribuzione dovrà essere pari alla metà del salario pattuito per i primi 3 giorni e pari al salario intero per i giorni successivi fino ad un massimo di:
- 8 giorni di calendario, per anzianità inferiore ai 6 mesi;
- 10 giorni di calendario, per anzianità compresa tra i 6 mesi e i 2 anni;
- 15 giorni di calendario, per anzianità superiore ai 2 anni.
Come ben specifica il CCNL colf e badanti nelle note e a verbale, con “giorni di calendario” si intendono i 30esimi della mensilità. La retribuzione per malattia, insomma, viene corrisposta giornalmente ed è pari ad 1/30 del mensile.
Superati i valori riportati qui sopra, l’assenza per malattia lavoro domestico viene a tutti gli effetti considerata come un classico permesso non retribuito.
Alcuni esempi pratici
Ma per rendere più chiaro come funziona il calcolo della malattia colf e badante, considerato che la corresponsione dell’indennità di malattia è a carico esclusivo del datore di lavoro e non dell’Inps, ecco due esempi semplificati.
Infatti, come vedremo, il calcolo per l’indennità varia a seconda del regime di convivenza o non convivenza del lavoratore domestico poiché il vitto e l’alloggio rientrano a pieno titolo nei calcoli essendo parte integrante della paga delle collaboratrici conviventi.
Esempio 1
Colf a ore non convivente con 3 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, assunta per 10 ore settimanali a 8,00€ l’ora. Nei 365 giorni precedenti ha già usufruito di 2 giorni di malattia.
Considerata l’anzianità di servizio superiore ai 2 anni, durante i 365 giorni dell’anno solare la collaboratrice ha diritto a 15 giorni di malattia. Dunque, avrà a disposizione ancora 13 giorni di malattia retribuita.
I primi 3 giorni consecutivi di malattia vendono retribuiti al 50% rispetto al salario globale mentre i giorni successivi (i 10 giorni consecutivi dal 3° al 13°), saranno retribuiti al 100%.
Di conseguenza, considerando che la malattia viene calcolata in 30esimi, sarà necessario procedere in questo modo:
- 10 (ore settimanali) x 8 (€ l’ora) = 80,00€ di retribuzione settimanale;
- 80 x 4,334 (settimane medie in un mese) = 346,72€ di mensile medio;
- 346,72 : 30 = 11,55€ per i giorni di malattia pieni e 5,77€ per i giorni di malattia carenza.
Insomma, in questo esempio di calcolo malattia colf emerge che la collaboratrice domestica ha ancora a disposizione 13 giorni di malattia. Quindi, la colf percepirà 17,31€ (5,77 x 3) nei primi 3 giorni consecutivi e 115,50€ nei successivi 10 per un totale di 132,81€ per tutto il periodo della malattia.
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Esempio 2
Badante convivente con un’anzianità inferiore ai 6 mesi anni, assunta con contratto full-time di 54 ore settimanali ripartite su 6 giorni, con compenso mensile di 1120,00€. La badante, nei 365 giorni precedenti, non ha fatto usufruito di alcun giorno di malattia.
Per via della sua anzianità di servizio, la badante ha diritto a 8 giorni di calendario di malattia, ancora tutti usufruibili. Come nel caso precedente, il datore di lavoro dovrà corrispondere il 50% del salario globale durante i primi tre giorni consecutivi di malattia e il 100% per i restanti 5 giorni. A differenza di quanto vista prima, però, sarà qui necessario prendere in considerazione l’indennità di vitto e alloggio, per il 2023 pari a 6,47€ giornalieri.
Dunque:
- 6,47€ (indennità di vitto e alloggio giornaliera) x 6 (giorni di lavoro settimanali) = 38,82€ di indennità settimanale;
- 38,82 x 4,334 (settimane medie in un mese) = 168,24€ di indennità media mensile;
- 1120 (€ retribuzione mensile) + 168,24 (€ indennità media mensile) = 1288,24
- 1288,24 : 30 = 42,94€ per i giorni di malattia pieni e 21,47€ per i giorni di malattia carenza.
In questo secondo esempio, in caso di malattia la badante convivente ha a disposizione 8 giornate, le prime delle quali dovranno essere retribuite per il valore di 64,41€ (21,47€ x 3) mentre le restanti 5 per il valore di 214,70€ (42,94€ x 3). In totale, tutto il periodo di malattia costerà al datore di lavoro 279,11€.
Conclusione
Come abbiamo visto in questo articolo, i collaboratori domestici sono tutelati dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico e hanno diritto alla malattia e alla conservazione del posto di lavoro.
Per effettuare il calcolo dell’indennità è necessario considerare tutta una serie di valori a comprendere l’anzianità di servizio, la convivenza o non convivenza presso il datore di lavoro e lo stipendio concordato da contratto.
Per i datori di lavoro, garantire alla colf e alla badante la malattia è un dovere; le inadempienze vengono infatti pesantemente sanzionate per legge. Se temi di non riuscire a gestire al meglio tutti gli aspetti burocratici che si nascondono dietro al rapporto di lavoro con una collaboratrice domestica e preferisci piuttosto concentrarti sul benessere del tuo caro in difficoltà, affidati a GallasGroup.
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