Le festività per badante, colf e babysitter: tutto quel che devi sapere
Nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro con badanti, colf e babysitter, uno degli aspetti che genera più confusione è spesso quello legato alla gestione delle festività. Considerato il periodo, è arrivato quindi il momento di fare un po’ di chiarezza.
L’art.16 del CCNL del lavoro domestico, che anche in materia di festività rappresenta il riferimento primario, conferisce a badanti, colf e babysitter il diritto al riposo e alla retribuzione durante le festività nazionali annuali. Indipendentemente dalla tipologia di contratto in essere, mensile o a ore, il lavoratore domestico acquisisce il diritto di assentarsi dal lavoro e di godere della normale retribuzione, inclusa di vitto e alloggio ove spettante (ne abbiamo parlato qui), nella misura pari a 1/26 della paga mensilizzata o di 1/6 della paga oraria.
Ogni famiglia che si appoggia al sostegno di una badante o colf deve perciò riconoscere questo diritto tenendo presente che alla lavoratrice domestica, nel caso in cui debba prestare normale servizio durante i giorni di festività, spetta un’importante maggiorazione della retribuzione.
Ecco quali sono le festività per badanti, colf e babysitter e come funziona il calcolo della retribuzione.
Quali festività spettano alla badante, alla colf e alla babysitter?
I lavoratori domestici, tra cui badanti, colf e babysitter, godono di diritto delle seguenti festività nazionali:
- 1° gennaio: Capodanno
- 6 gennaio: Epifania
- Lunedì di Pasqua: Pasquetta
- 25 aprile: anniversario della Liberazione
- 1° maggio: festa dei lavoratori
- 2 giugno: festa della Repubblica
- 15 agosto: Ferragosto
- 1° novembre: Tutti i Santi
- 8 dicembre: Immacolata concezione
- 25 dicembre: Natale
- 26 dicembre: Santo Stefano
- Patrono del luogo dove si svolge il lavoro
In accordo con le disposizioni di legge e con il Contratto Collettivo Nazionale, i lavoratori domestici hanno il diritto di osservare un completo riposo durante queste festività e il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione, compresa se necessario di vitto e alloggio, esattamente come se la badante avesse svolto le sue normali attività lavorative secondo le modalità che vedremo tra poco.
Come si pagano i giorni festivi a badanti e colf
Come abbiamo anticipato, nei giorni festivi il lavoratore domestico ha diritto al completo riposo e alla normale retribuzione.
Ciò si applica indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro prevista da contratto e riguarda dunque sia i lavoratori a ore (o part-time) che quelli in regime di convivenza con paga su base mensile.
Nonostante quanto detto, è importante sottolineare che la gestione della retribuzione festiva di colf e bandati varia a seconda del contratto in essere, nello specifico a seconda si tratti di una paga mensilizzata o una paga a ore.
Pagamento festività bandate o colf con retribuzione mensile
Nel caso il cui la badante, colf o babysitter sia pagata mensilmente, la paga rimane invariata anche in caso di festività. La logica da seguire ai fini della retribuzione è semplice: trattandosi di giornate non lavorate, è necessario dedurre l’importo delle ore di inattività aggiungendo però l’importo (uguale) relativo alla festività. Insomma, la paga mensile della badante non subisce alcuna variazione.
Diverso il caso in cui la festività cada nel suo giorno libero: il questo caso, trattandosi di festività non goduta, la badante deve essere pagata con un incremento del 1/26 del mensile. Ad esempio, nel caso di una badante con regolare contratto di 54 ore settimanali e stipendio di 1.120,76€, per calcolare la retribuzione della giornata festiva è necessario dividere la paga mensile per 26. Il Contratto Collettivo consente tuttavia al datore di lavoro di non corrispondere denaro aggiuntivo, a patto di far recuperare il giorno di riposo la settimana successiva.
Pagamento festività badante o colf a ore
Nel caso in cui la badante o la colf siano pagate a ore, la retribuzione delle festività segue una modalità diversa. Infatti, i lavoratori con paga oraria hanno diritto a una retribuzione delle festività per 1/6 dell’orario settimanale, a prescindere dall’orario o dai giorni lavorativi previsti da contratto.
Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione delle festività, sia quando queste cadono in giorni feriali che domenicali, indipendentemente dalla prestazione lavorativa programmata. Ma facciamo un esempio di calcolo delle festività per una colf a ore ipotizzando il caso di una lavoratrice domestica con una paga oraria di 8€ e un contratto di 12 ore settimanali per 2 giorni. Per calcolare la retribuzione della giornata festiva sarà necessario moltiplicare la paga oraria per la cifra risultante dalla divisione delle ore settimanali per 6. Nello specifico: 8€ x (12/6) = 16€.
E se la badante lavora durante le feste?
Ma è possibile chiedere alla badante di lavorare durante una giornata di festa? E se sì, come funziona la retribuzione?
Se una badante, colf o babysitter lavora durante le festività, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere non solo la normale paga giornaliera ma anche la paga relativa alle ore effettivamente lavorate con un’importante maggiorazione.
Secondo quanto specificato dall’art. 16, comma 3, del CCNL, in caso di prestazione lavorativa durante le festività nazionali, alla badante spetta infatti di diritto, oltre alla normale retribuzione, anche il pagamento delle ore effettivamente lavorate con una maggiorazione del 60%.
Facciamo il punto sulle festività per badanti, colf e babysitter
Per riassumere quanto abbiamo visto, basti ricordare che:
- Pagamento festività lavoratore domestico a ore: indipendentemente dal profilo orario, tutti i lavoratori hanno diritto al riposo e alla retribuzione delle festività. In questo caso, la retribuzione va calcolata sulla base della retribuzione oraria, ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale.
- Pagamento festività badante convivente: durante i giorni di festa, la badante convivente ha diritto al riposo, e dunque a lasciare l’abitazione dell’assistito, e a una retribuzione del 1/26 della mensilità. A questa somma si aggiunge naturalmente il compenso per vitto e alloggio.
- Pagamento festività in caso di attività lavorativa svolta: se la badante, la colf o la babysitter lavorando durante una festività, il datore deve corrispondere oltre alla giornata lavorativa anche le ore lavorate con una maggiorazione del 60%, come previsto dal CCNL.
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