Badanti conviventi vitto e alloggio: cos’è l’indennità sostitutiva e come si calcola
Che cosa significa badanti conviventi con vitto e alloggio e a quanto ammonta l’indennità sostitutiva? Scopriamolo in questa panoramica dedicata all’assistenza familiare offerta dalla badante convivente.
Vitto e alloggio significato
Una badante si definisce convivente quando è presente nell’abitazione del suo assistito e qui alterna momenti di attività lavorativa e momenti di riposo. È importante infatti comprendere che una badante convivente con vitto e alloggio non è, come spesso erroneamente si crede, una badante notturna, ovvero tenuta a prestare servizio sia di giorno sia di notte. Come vedremo in seguito, infatti, il Contratto collettivo nazionale per i lavoratori domestici impone un riposo per le badanti conviventi di 11 ore giornaliere consecutive. Perciò, se la badante convivente lavora durante il giorno, non potrà garantire assistenza durante la notte, salvo il riconoscimento di uno straordinario notturno.
Ma qual è il significato di vitto e alloggio? Il datore di lavoro di una badante convivente deve assicurare all’assistente familiare:
- il vitto: ovvero il cibo necessario ad un’alimentazione sana e sufficiente e un ambiente adatto a vivere in tranquillità e salute;
- l’alloggio: ovvero uno spazio curato, sicuro e confortevole che garantisca alla badante convivente la giusta privacy assicurandone la serenità.
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Vitto e alloggio badanti: quando spetta e cosa stabilisce il Contratto collettivo nazionale
Il Contratto collettivo nazionale stabilisce le regole da rispettare in materia di vitto e alloggio delle badanti conviventi. L’art. 36 afferma che “il vitto dovuto al lavoratore deve assicurare una alimentazione sana e sufficiente; l’ambiente di lavoro non deve essere nocivo all’integrità fisica e morale dello stesso” e, ancora, “il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardare la dignità e riservatezza”.
Insomma, l’ordinamento giuridico italiano, definito in quest’area dal Ccnl, impone al datore di lavoro di corrispondere vitto e alloggio alla badante convivente oltre alla normale retribuzione.
Ma il corrispettivo di vitto e alloggio quando spetta alle assistenti familiari?
Generalmente sia il vitto sia l’alloggio vengono retribuiti alla badante convivente in natura, accogliendo l’assistente familiare nell’abitazione dell’assistito e fornendole i pasti giornalieri. Tuttavia, nel caso in cui ciò non accada, alla badante convivente spetta quella che si chiama indennità sostitutiva. Si tratta di una somma di denaro calcolata moltiplicando il valore convenzionale giornaliero di vitto e alloggio per il numero di giorni lavorati.
L’indennità sostitutiva va quindi riconosciuta all’assistente familiare solo quando le condizioni contrattuali non prevedono la fornitura di vitto e alloggio in natura.
Alla badante convivente l’indennità dovrà essere pagata, come vedremo, anche in occasione di ferie, congedi, malattia e, in generale, per tutte le giornate trascorse dalla badante convivente al di fuori dell’abitazione del datore di lavoro, non usufruendo quindi di vitto e alloggio in natura.
I costi delle badanti conviventi: come si calcola l’indennità vitto e alloggio
Insomma, tra i costi della badante convivente associati alla retribuzione mensile vanno dunque sommati quelli relativi all’indennità di vitto e alloggio, da corrispondere nel caso in cui l’assistente familiare non ne usufruisca in natura.
Il versamento dell’indennità sostitutiva al lavoratore domestico fa riferimento ad una cifra convenzionale che, inserita in busta paga, si calcola moltiplicando il valore convenzionale giornaliero di vitto e alloggio per il numero di giorni lavorati. Si tratta di un valore fissato ogni anno dalle parti che hanno sottoscritto il Ccnl e aggiornato annualmente sulla base delle variazioni del costo della vita rilevate dall’ISTAT.
L’indennità sostitutiva per il 2022, dal 1 gennaio, prevede una quota giornaliera pari a 5,81€ distribuiti tra due pasti (2,03 € ciascuno) e l’alloggio (1,75 €). Una quota, questa, leggermente superiore a quella del 2021 in cui ammontava invece a 5,61 € al giorno.
Va tenuto presente che l’indennità sostitutiva non va sempre calcolata sulla base della quota giornaliera di 5,61€ ma solo ed esclusivamente sulla parte non goduta in natura. Insomma, se la badante convivente usufruisce solo dell’alloggio e non del vitto, allora l’indennità corrisponderà solo alla parte relativa agli alimenti.
Orari di lavoro e riposo delle badanti conviventi vitto e alloggio
Il Contratto collettivo nazionale per i lavoratori domestici stabilisce che le badanti conviventi possano lavorare un massimo di 54 ore settimanali. Queste possono essere liberamente distribuite, in accordo con il datore di lavoro, nel corso della settimana così da rispondere alle esigenze di entrambe le parti. Una soluzione spesso adottata dalle famiglie prevede una distribuzione delle ore del lavoro secondo il modello che segue:
- 10 ore al giorno, anche non consecutive, per 5 giorni (dal lunedì al venerdì);
- orario ridotto a 4 ore il senso giorno di lavoro (il sabato).
Per definire l’orario di lavoro della badante convivente è infatti necessario prestare attenzione al dovuto riposo giornaliero e settimanale, che spetta di diritto al lavoratore (abbiamo approfondito i diritti e doveri della badante in questo articolo). La badante ha infatti diritto a 2 ore di riposo non retribuito giornaliero e a 11 ore consecutive nell’arco delle 24 ore. Si tratta, in questo caso, del canonico riposo delle ore notturne. Questo diritto della badante convivente, come abbiamo anticipato, implica che la badante impegnata nelle sue mansioni lavorative nelle ore diurne non sia tenuta ad offrire assistenza nel corso delle ore notturne.
Oltre a ciò, alla badante convivente con vitto e alloggio spetta per legge un giorno completo di riposo e una mezza giornata.
Le ferie della badante convivente
Nel periodo di ferie, la badante convivente con vitto e alloggio deve ricevere l’indennità sostitutiva? La risposta varia a seconda della situazione.
Infatti, se la lavoratrice non trascorre le ferie presso il datore di lavoro, allora sarà necessario aggiungere l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio alla retribuzione mensile relativa al mese di ferie, moltiplicando la cifra di 5,81 € per il numero totale di giorni di risposo. Nel caso in cui, ad esempio, la badante convivente abbia maturato 26 giorni di ferie, la quota d’indennità sostitutiva equivarrà a 151,06€ (5,81 x 26) da inserire nel compenso mensile.
L’argomento delle ferie è disciplinato dall’art. 18 del contratto collettivo del lavoro domestico che impone 26 giorni lavorativi di ferie per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro. Ciò è valido indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario settimanale previsto dal contratto.
Le ferie, come il riposo, sono infatti un diritto irrinunciabile di ogni lavoratore e possono essere godute in modo continuativo o frazionate in un massimo di due periodi l’anno da concordarsi con il datore di lavoro.
Quindi, durante il periodo di assenza per ferie la badante convivente ha diritto allo stesso trattamento economico che avrebbe percepito se avesse prestato servizio e deve quindi esserle retribuita l’indennità di vitto e alloggio.
Leggi qui le esperienze delle nostre famiglie.
La malattia della badante vitto e alloggio e i permessi retribuiti
Per tutte le situazioni associate a permessi retribuiti o assenze giustificate delle badanti conviventi con vitto e alloggio, come nel caso della malattia certificata dal medico, la situazione si presenta simile a quella già analizzata affrontando il tema delle ferie.
In effetti, anche in questo caso sarà necessario versare alla badante convivente l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio. Questa andrà quindi inserita nella retribuzione del mese di riferimento.
Tuttavia, ciò è valido solo nel caso in cui l’assistente familiare convivente non trascorra quel periodo presso il domicilio del datore di lavoro. In questo secondo caso, infatti, godendo del vitto e dell’alloggio in natura, non sarà necessario ricorrere all’indennità sostitutiva in denaro.
La tredicesima della badante convivente e il trattamento di fine rapporto
La tredicesima rappresenta una mensilità aggiuntiva versata in supplemento al lavoratore nel mese di dicembre. Spetta generalmente a tutti i lavoratori e, quindi, anche alla badante convivente. Ma comprende l’indennità sostituita?
Il calcolo della tredicesima deve comprendere l’indennità sostitutiva e lo stesso accade nel conteggio utile ad un eventuale trattamento di fine rapporto. In entrambi i casi, l’indennità vitto e alloggio va infatti considerata come parte integrante della retribuzione che il collaboratore riceve dal datore di lavoro in modo costante.
Le famiglie che decidono di affidarsi all’assistenza di una badante convivente per la cura di un familiare in difficoltà si ritrovano per la prima volta ad essere datori di lavoro con diritti ed obblighi. Muoversi tra la burocrazia, e assicurarsi al contempo della serietà ed affidabilità della badante, non è semplice. Per queste ragioni si consiglia di affidarsi ad un’agenzia del lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro e specializzata nella ricerca, selezione e gestione di personale domestico qualificato. Qui, infatti, potrai usufruire delle competenze e dell’aiuto di professionisti con anni di esperienza nel settore. Se cerchi informazioni aggiuntive o sei alla ricerca di una badante, quindi, non esitare a contattare Gallas Group.